Agevolazioni Fiscali

MAXI AMMORTAMENTO

L’art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è maggiorato del 40%.

Ad esempio, nel caso di acquisto in un bene strumentale per euro 10.000, il costo fiscalmente rilevante per il calcolo delle quote di ammortamento è di euro 14.000: con l’effetto che, nell’ipotesi di un’aliquota di ammortamento del 20%, l’importo deducibile è di euro 2.800 (euro 14.000*20%) per 5 anni, anziché di euro 2.000 (euro 10.000*20%, in base alla disciplina previgente). L’agevolazione non può essere applicata per fabbricati e costruzioni, per beni materiali strumentali per i quali viene stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e per i beni indicati nella seguente tabella:

 

BENI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE
Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture
Gruppo XVII Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Specie 4/b stabilimenti termali, idrotermali Condutture
Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante, tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

 

Viene stabilito che le disposizioni sopra illustrate non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, così come per quello dovuto per il periodo d’imposta successivo.

Tale agevolazione, valida ai fini Ires e Irpef è prevista per l’acquisto di beni nuovi, acquisiti anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria.